(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, DI MICCO, MININNO, ORTIS - Al Ministro dell'istruzione
Premesso che:
con sentenza n. 905 del 22 gennaio 2021 il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato avverso il bando di concorso del Ministero dell'istruzione per la procedura concorsuale ordinaria, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto n. 499 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020;
secondo il Tribunale il bando per il reclutamento del personale docente è illegittimo nella parte in cui esclude aspiranti candidati con titoli di cui ai codici laurea LS-13 (Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo) e LM-19 (Informazioni e sistemi editoriali), dalla partecipazione per le classi di concorso A-12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), relegandoli alla sola classe A-65 (Teorie e tecniche della comunicazione), in quanto "non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico";
valutato che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021 è stato approvato un emendamento del Partito democratico (10.27 nel fascicolo della Commissione), a prima firma del senatore Rampi, che parifica ai fini legali, per l'accesso ai concorsi nelle amministrazioni pubbliche, ivi comprese dunque le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la laurea in Scienze delle Religioni con Scienze storiche, Scienze filosofiche e Antropologia culturale ed etnologia;
in questo modo, dunque, verrà consentito ai laureati in Scienze delle religioni di poter insegnare le discipline Italiano, Storia e Geografia nelle scuole secondarie di 1° grado, e le discipline Storia e Filosofia nei licei e Italiano e Storia negli istituti tecnici e professionali;
le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, contenente il regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, individuano le singole classi di concorso e i titoli di accesso per le medesime classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
si chiede di sapere se si intenda intervenire al fine di porre rimedio alla situazione descritta, già oggetto di una recente pronuncia giurisprudenziale, modificando le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, al fine dell'inclusione dei codici di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22.
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, reca disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. Ai sensi del relativo art. 1, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo ed all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;
l'art. 1, comma 17-octies, del citato decreto-legge, modifica, altresì, l'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedendo che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità. L'obbligo di permanenza, per tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica di titolarità è, invece, escluso per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali;
la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, reca disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La Repubblica, ai sensi delle previsioni normative della stessa legge-quadro, deve: a) garantire il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia di tali persone e promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione di tali persone alla vita della collettività, nonché garantire la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) perseguire il recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e tutelare giuridicamente ed economicamente le stesse; c) predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale di tali persone;
l'esclusione dall'obbligo di permanenza, per tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica di titolarità, di cui al richiamato art. 1, comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, trova, quindi, il suo legittimo fondamento nella ratio legis e nelle previsioni normative della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Altrettanto non può certo dirsi per l'applicazione dell'obbligo di permanenza al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia maturato le condizioni ivi previste antecedentemente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali. La legge-quadro, infatti, tutela le persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, indistintamente e senza alcun genere di esclusione. Il discrimine temporale previsto dal richiamato art.1, comma 17-octies, pertanto, non solo non risulta in linea con la ratio legis e le previsioni normative della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, ma, altresì, pone in essere una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini appartenenti alla stessa categoria, di dubbia legittimità costituzionale in relazione al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
infine, ai sensi delle disposizioni di cui agli arti. 21 e 33, comma 6, della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede, nonché, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Le disposizioni di cui all'art. 33, comma 5, della stessa legge-quadro, attribuiscono analoghi diritti anche alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità grave. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, sembrerebbe che il sistema delle precedenze e della scelta della sede di lavoro non operi relativamente alla scelta della provincia, ma, esclusivamente, nella scelta della sede (del comune) all'interno della provincia. Anche questa ulteriore limitazione non sembrerebbe in linea con le disposizioni normative e costituzionali poste a tutela delle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale;
con una recente ordinanza, il Giudice del lavoro di Teramo ha accolto il ricorso di un docente di scuola primaria, che assiste un parente con disabilità grave, escluso dalla procedura di mobilità interprovinciale. Il Giudice ha chiarito che la richiesta di mobilità del docente ricorrente sia da considerarsi in deroga al vincolo di permanenza triennale, nonché, prioritaria, nella scelta della sede, rispetto alle immissioni in ruolo. Infine, la Corte di cassazione, sez. lavoro, con l'ordinanza n. 6150 del 2019, ha stabilito che il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussista, non solo nel momento iniziale dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche successivamente nell'ipotesi di domanda di trasferimento; una eventuale compressione di tale diritto lederebbe i diritti fondamentali della Costituzione richiamati da numerose pronunce della Corte costituzionale,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere le problematiche descritte in premessa.